Voucher formativi

Il voucher formativo è un  finanziamento concesso per la frequenza ad un corso di formazione.
Il disoccupato che vuole seguire  un corso di formazione diverso dai classici percorsi di studio, grazie al voucher può aggiornare le sue competenze professionali.

Possono accedere ai voucher i disoccupati che hanno partecipato a specifici bandi di ARPAL Umbria o della Regione Umbria, nelle modalità indicate da ciscuno specifico avviso.

I corsi di formazione che possono essere frequentati, finazianti con risorse del Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale - POR Umbria FSE,  sono tutti  riconosciuti dalla Regione e pubblicati nel Catalogo Unico Regionale Apprendimenti - CURA

Per avere l'assegnazione del  vouche r, dopo l'adesione al programma di riferimento, è necessario avere effettuato il Colloquio di orientamento con il Centro per l'Impiego e avere sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato.
A seguito del colloquio al disoccupato viene proposta una misura di politica attiva, tramite la consegna di un titolo d’accesso, denominato BUONO LAVORO, da utilizzare entro un certo termine. Il buono Lavoro è pertanto un voucher formativo.

Per informazioni sulle tipologie di corsi frequentabili con l'assegnazione del voucher e  sugli avvisi pubblici attualmente attivi rivolgiti ai Centri per l'impiego.

 

VOUCHER FORMATIVI (BUONO LAVORO) assegnati a seguito dell'adesione al programma Umbriattiva Lavoro

Nel caso del Programma Umbriattiva Lavoro, le cui adesioni sono attualmente chiuse, il buono lavoro permetteva di frequentare un corso di formazione presente tra quelli iscritti al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti, per l’acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione professionale o di specializzazioni post-qualifica, per un valore massimo del voucher € 4.000.

Dopo che  al disoccupato è stato rilasciato il voucher dal CPI , entro un mese era necessario rivolgersi all’agenzia formativa per la consegna del buono e l'iscrizione al percorso formativo scelto. Quest’ultima ha l'obbligo, entro 60 giorni, di avviare il corso.  Se il corso non  viene avviato per mancato raggiungimentodel numero minimo dipartecipanti, la persona ha diritto di riavere il buono lavoro dall’agenzia per poterlo spendere in un’altra agenzia, entro un mese

 

 

Data ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2020 - 23:38

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