Reddito di Inclusione - REI

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica.

A seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, dal 1° marzo 2019 il REI non può più essere richiesto e, a partire dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto né rinnovato (Decreto legge n. 4/2019, art. 13).

Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto prima del mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza. Il Reddito di inclusione non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.

COSA PREVEDE (per chi lo ho richiesto entro il 01.03.2019)

Il REI si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). 

A CHI SI RIVOLGE

Il REI viene erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.

Al riguardo si sottolinea che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE non coincide necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini Irpef. A tal fine sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla soglia di 2.840,51, euro al lordo degli oneri deducibili.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
  • un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila euro per la coppia e a 6mila euro per la persona sola). 

Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

Data ultimo aggiornamento: 11 Settembre 2019 - 10:05

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